20 Maggio 2025, di Teresa Barone – PMI.it
Non hanno validità i contratti di apertura di una linea di credito attraverso Carte Revolving siglati presso un fornitore di beni e servizi non iscritto nell’elenco UIC: lo ha chiarito la Cassazione, che con una nuova sentenza ha introdotto la possibilità di richiedere il rimborso degli interessi in eccesso versati dai consumatori.
Con la sentenza n. 12838 del 13 maggio 2025, la Corte ha messo in evidenza l’invalidità dei contratti proposti ai consumatori per il pagamento a rate con interessi, dei beni acquistati mediante Carta Revolving: si tratta di una procedura considerata nulla se sottoscritta presso un soggetto non iscritto nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano dei Cambi, anche se convenzionato con l’intermediario finanziario.
I giudici hanno spiegato quanto segue, facendo riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore della normativa in attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti per attivazione di una linea di credito ai consumatori:
Nella vigenza del d.gs. n. 374 del 1999 e del d.m. 13 dicembre 2001, n. 485, anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 141 del 2010, non è consentita l’apertura di una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito di tipo revolving a tempo indeterminato a seguito di contratto promosso e sottoscritto presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. ex art. 3 d.lgs. n. 374 del 1999.
La sentenza è dunque circoscritta ai contratti per la vendita di carte revolving vendute dal 2000 al 2010 da personale non autorizzato a farlo.