31 Luglio 2025, di Teresa Barone – PMI.it
La notifica di una cartella di pagamento via PEC è valida anche se l’indirizzo non è presente nei pubblici registri. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 15710/2025, esprimendosi in merito alla cartella esattoriale notificata da un indirizzo di posta elettronica certificata dell’agente della riscossione non presente registrato pubblicamente.
I giudici hanno ribadito quanto affermato in alcune decisioni precedenti, come la sentenza n. 15979 del 18 maggio 2022, in cui era viene sottolineato come la notifica non sia nulla se l’indirizzo di email istituzionale è rinvenibile sul sito web dell’Amministrazione Finanziaria.
È anche fondamentale, tuttavia, che il destinatario della notifica possa organizzare le proprie difese risalendo al mittente.
Per quanto riguarda l’onere della prova, la Cassazione aveva già messo nero su bianco con la decisione n. 18684 del 3 luglio 2023 che:
La parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.