Principali scadenze fiscali per l’impresa

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Fonte: MySolution

IN BREVE

VERSAMENTI

La proroga del versamento delle imposte 2026

È scaduto il 30 giugno 2026 il termine ordinario per il versamento delle imposte a saldo e del primo acconto sui redditi relativi all’anno d’imposta 2025, applicabile alla generalità dei contribuenti. Tuttavia, per i soggetti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) è stata prevista una proroga ufficiale al 20 luglio 2026.
Per le categorie di contribuenti che non sono state interessate da alcuna proroga, la scadenza originaria resta fissa al 30 giugno 2026. Rimane ad ogni modo garantita la possibilità di posticipare il versamento delle imposte ai 30 giorni successivi alla scadenza originaria, effettuando il pagamento entro il 30 luglio 2026 con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%

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IVA

Entro il 31 luglio la presentazione del modello IVA TR per il credito del secondo trimestre 2026

Scade il 31 luglio il termine per la presentazione delle istanze per chiedere a rimborso o in compensazione il credito IVA relativo al secondo trimestre 2026.
La presentazione dell’istanza deve avvenire telematicamente e l’utilizzo del credito per importi superiori a 5.000 euro deve avvenire, salvo apposizione del visto di conformità, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza.

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DICHIARAZIONI

Le istruzioni operative ISA 2025

Agenzia delle Entrate, Circolare 6 luglio 2026, n. 4/E

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le indicazioni operative sugli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2025. Tra i punti di maggiore interesse, i chiarimenti sul ruolo del punteggio ISA nel rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB) per il biennio 2026-2027.
Con la circolare n. 4/E del 6 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito agli Uffici le istruzioni operative per l’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) relativi al periodo d’imposta 2025, con l’obiettivo di assicurare uniformità di comportamento nell’attività amministrativa.
Per l’annualità 2025, il consueto processo di aggiornamento degli ISA ha interessato la revisione completa di 85 indici e l’aggiornamento di tutti i 173 ISA in vigore, così da adeguarne il funzionamento all’evoluzione dei comparti economici e agli effetti delle tensioni geopolitiche che hanno inciso sul contesto economico-finanziario.
Particolare rilievo assumono i chiarimenti dedicati al rinnovo del concordato preventivo biennale (CPB). L’Agenzia ricorda che, per i contribuenti che hanno aderito al primo biennio 2024-2025 e intendono rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027, i dati del periodo d’imposta 2025 trasmessi attraverso il modello ISA, comprensivi dei dati precalcolati e del relativo punteggio di affidabilità, saranno utilizzati per elaborare la nuova proposta di concordato.
Il punteggio ISA rileva non solo ai fini della determinazione della proposta di CPB, ma anche per il calcolo dell’eventuale imposta sostitutiva prevista dalla disciplina del concordato.
La circolare chiarisce infine che i contribuenti che hanno già aderito al CPB per il primo biennio e intendono rinnovarlo non possono dichiarare ulteriori componenti positivi per incrementare il punteggio ISA relativo al 2025. La preclusione deriva dal fatto che, per tali soggetti, il reddito e il valore della produzione netta del periodo d’imposta 2025 restano quelli determinati in sede di adesione al concordato preventivo biennale.

DOGANE

Dal 1° luglio 2026 introdotto il dazio da 3 euro per articolo per le spedizioni di modico valore da Paesi extra-UE

Commissione europea, Comunicato stampa 1° luglio 2026

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Comunicato stampa 30 giugno 2026

Dal 1° luglio 2026 cambia il regime fiscale applicabile alle spedizioni di modico valore provenienti da Paesi extra-UE. Nell’ambito della riforma doganale europea, l’Unione introduce infatti un dazio forfetario pari a 3 euro per articolo per le importazioni di valore fino a 150 euro, segnando la fine dell’attuale esenzione “de minimis”.
La misura, che rientra nel quadro della riforma doganale dell’UE, mira a rafforzare sicurezza, tracciabilità e concorrenza nel commercio elettronico, dopo l’aumento significativo dei flussi di e-commerce cross-border e le criticità emerse sul piano della conformità dei prodotti. Nel 2025, quasi 5,9 miliardi di articoli di basso valore sono stati importati nell’UE senza applicazione di dazi, con effetti distorsivi per il mercato interno.
Le verifiche condotte nei 27 Stati membri, si legge nel Comunicato dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 30 giugno, hanno inoltre evidenziato un tasso di non conformità superiore al 60% in categorie sensibili come cosmetici, giocattoli, DPI ed elettronica, spesso per carenze di etichettatura o documentazione di sicurezza.
Sul piano operativo, il nuovo sistema sarà accompagnato da procedure digitali rafforzate e da un incremento dei controlli doganali, con l’obiettivo di intercettare più efficacemente i prodotti non conformi e tutelare il mercato unico. In chiave di tracciabilità, è previsto anche l’utilizzo progressivo dei codici identificativi di prodotto (PID), facoltativi dal 1° luglio 2026 e obbligatori dal 1° novembre 2026.
La Commissione ha inoltre pubblicato linee guida operative e Q&A per gli operatori del commercio elettronico, utili a interpretare le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento (UE) 2026/382 e dagli atti attuativi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

IMPOSTE INDIRETTE

Libri sociali in formato digitale: come calcolare l’imposta di bollo

Il ricorso a tecnologie digitali per la tenuta dei libri sociali non esonera le imprese dagli obblighi relativi alla numerazione e bollatura e all’assolvimento dell’imposta di bollo e della tassa di concessione governativa (TCG). Dal punto di vista fiscale, infatti, l’imposta di bollo si applica ai libri sociali indipendentemente dalla forma cartacea o digitale. Secondo l’art.16 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972ogni 100 pagine o frazione di esse dei libri è prevista un’imposta di bollo di 16 euro. Se i libri sono tenuti in formato digitale, l’imposta di bollo è calcolata sulla base delle registrazioni effettuate, ogni 2.500 registrazioni.
L’Agenzia delle Entrate ha quindi precisato che imposta di bollo e TCG vanno calcolate facendo riferimento al conteggio delle righe/pagine presenti sul supporto informatico, così come avviene per le pagine fisiche dei libri tenuti con modalità tradizionale. In particolare, per applicare l’imposta di bollo sul libro giornale tenuto in modalità informatica, il computo delle 2.500 registrazioni o frazioni di esse, che genera l’obbligo del versamento, deve essere effettuato in modo autonomo per ogni singolo periodo di imposta, interrompendosi alla chiusura del singolo esercizio.
Per quanto riguarda la tassa di concessione governativa, la numerazione e bollatura dei libri obbligatori comportano un pagamento di 67 euro ogni 500 pagine (o frazione di esse), anche qui senza distinzione tra versione cartacea o digitale. Per quest’ultima, il calcolo del dovuto viene fatto in base al numero di righe registrate, equivalenti a 25 righe per ogni “pagina” del libro.
Il versamento dell’imposta di bollo per i documenti informatici fiscalmente rilevanti va eseguito con F24 e codice tributo 2501

IVA

I maggiori ricavi accertati vanno considerati al netto dell’IVA

Cassazione, Ordinanza 25 maggio 2026, n. 16155

Con l’ordinanza n. 16155 del 25 maggio 2026, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi in materia di accertamenti fondati su indagini bancarie, chiarendo un aspetto rilevante relativo al recupero dell’IVA sui maggiori ricavi accertati.
La vicenda riguardava un imprenditore individuale, attivo nel commercio ambulante di tessuti, destinatario di tre avvisi di accertamento ai fini IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2013, 2014 e 2015. Gli atti, emessi dall’Agenzia delle Entrate sulla base delle risultanze delle indagini bancarie, erano stati confermati sia in primo grado sia in appello. Il contribuente ha quindi proposto ricorso in Cassazione.
Nel rigettare il ricorso, la Suprema Corte ha affermato che è pienamente legittimo l’operato dell’Amministrazione finanziaria quando recupera a tassazione maggiori ricavi considerandoli non comprensivi dell’IVA, senza quindi procedere allo scorporo dell’imposta.
Secondo i giudici di legittimità, tale impostazione è coerente con il principio di neutralità dell’IVA, poiché l’art. 60, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 consente al contribuente di esercitare la rivalsa nei confronti dei cessionari o dei committenti per l’IVA dovuta a seguito dell’accertamento. Ne consegue che l’eventuale difficoltà pratica nel recuperare l’imposta dai clienti non incide sulla legittimità dell’atto impositivo né impone all’Amministrazione di considerare i maggiori ricavi come già comprensivi di IVA.

IMPOSTE INDIRETTE

Patto di famiglia e imposta sulle donazioni senza agevolazioni se manca il controllo effettivo

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 13 luglio 2026, n. 143

L’art. 3, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 346/1990 (Testo Unico dell’imposta sulle successioni e donazioni – TUS) prevede l’esenzione dall’imposta per i trasferimenti di aziende, rami d’azienda, quote sociali o azioni effettuati a favore dei discendenti e del coniuge, anche tramite patti di famiglia (artt. 768-bis e segg. c.c.).
Tuttavia, qualora il trasferimento riguardi partecipazioni in società di capitali (di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) del TUIR), il beneficio è subordinato a rigide condizioni:

  • controllo di diritto: il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare il controllo ai sensi dell’art. 2359, primo comma, n. 1), c.c. (maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria);
  • periodo di detenzione quinquennale: gli aventi causa devono detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento;
  • dichiarazione d’impegno: contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione, dell’atto di donazione o del patto di famiglia, i beneficiari devono rendere un’apposita dichiarazione d’impegno alla continuazione dell’attività o alla detenzione del controllo;
  • decadenza: il mancato rispetto di tali requisiti comporta la decadenza dal beneficio, con il conseguente recupero dell’imposta in misura ordinaria, l’applicazione delle sanzioni amministrative (ex art. 13 del D.Lgs. n. 471/1997) e degli interessi di mora.

Con la risposta n. 143 del 13 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha negato l’esenzione d’imposta in relazione a un patto di famiglia volto a realizzare un passaggio generazionale progressivo.
Nel caso esaminato, l’Istante intendeva trasferire al proprio unico figlio la nuda proprietà di una partecipazione pari al 95% del capitale sociale, riservandosi il diritto di usufrutto. Al fine di integrare il requisito del controllo in capo al figlio, le parti avevano previsto:

  • la stipula di un’apposita convenzione ex art. 2352 c.c. all’interno del patto di famiglia, volta ad attribuire al nudo proprietario (il figlio) la maggioranza dei diritti di voto in assemblea.
  • la permanenza in capo al disponente (padre usufruttuario) di specifici poteri di veto e prerogative amministrative previsti dallo statuto sociale (tra cui la nomina dell’organo amministrativo della holding e delle sue partecipate), non modificabili autonomamente dal figlio.

Nella citata risposta l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto l’operazione inidonea a beneficiare dell’esenzione, in quanto il trasferimento della sola nuda proprietà, pur accompagnato dalla convenzione sul diritto di voto, non ha comportato un effettivo e sostanziale passaggio del controllo di diritto al donatario. L’Agenzia ha evidenziato che la presenza di:

  • diritti particolari statutariamente riservati al donante (non modificabili dal beneficiario);
  • clausole di gradimento all’ingresso di terzi;
  • quorum deliberativi qualificati per le modifiche dello statuto;

impedisce di fatto al beneficiario di esercitare quel controllo di diritto pieno e autonomo richiesto dalla ratio della norma agevolativa. Di conseguenza, in presenza di un assetto di governance che comprime i poteri decisionali del nudo proprietario a favore dell’usufruttuario, l’agevolazione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del TUS non può essere riconosciuta.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Rottamazione-quinquies: online il servizio per richiedere la copia della comunicazione delle somme dovute

Agenzia delle Entrate-Riscossione, Comunicato stampa 7 luglio 2026

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato il servizio online che consente di ottenere, anche senza credenziali di accesso, la copia della comunicazione con gli importi da versare e i moduli di pagamento. Il servizio arriva in vista della scadenza della prima (o unica) rata fissata al 31 luglio 2026.
Con un comunicato stampa del 7 luglio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha annunciato l’attivazione di un nuovo servizio online dedicato ai contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-quinquies e che necessitano di recuperare la comunicazione delle somme dovute.
Il servizio, disponibile nell’area pubblica del sito dell’Agenzia, permette di richiedere la copia della comunicazione senza accedere all’area riservata. È sufficiente indicare il codice fiscale del contribuente, allegare un documento di identità e inserire l’indirizzo e-mail al quale ricevere la documentazione.
La funzionalità è particolarmente utile per chi aveva presentato la domanda tramite l’area pubblica del portale e ha ricevuto la comunicazione via PEC o raccomandata, ma non dispone delle credenziali (SPID, CIE o CNS) necessarie per accedere all’area riservata.
La comunicazione delle somme dovute riporta l’esito della domanda di adesione, il dettaglio dei carichi ammessi alla definizione agevolata, gli importi da versare, il piano delle rate e i relativi moduli di pagamento.
I contribuenti che avevano presentato la domanda tramite l’area riservata possono continuare a consultare la comunicazione accedendo alla stessa area con le proprie credenziali, mentre coloro che avevano utilizzato l’area pubblica possono ora richiederne facilmente una copia anche senza autenticazione, grazie al nuovo servizio messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

IMPOSTE DIRETTE

Pubblicato il nuovo Testo unico delle imposte sui redditi

D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117

Il nuovo Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi è realtà: il D.Lgs. n. 117/2026 è stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026, chiudendo un percorso di riordino della normativa fiscale atteso da tempo dagli operatori del settore.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di revisione del sistema tributario avviato con la legge delega per la riforma fiscale. L’obiettivo dichiarato è quello di razionalizzare un testo normativo stratificato in decenni di modifiche, correzioni e rinvii, rendendo più agevole la consultazione delle disposizioni relative a IRPEF e IRES.
Per commercialisti e consulenti fiscali si tratta di un cambio di riferimento normativo che richiederà un adeguamento dei propri strumenti di lavoro e delle prassi consolidate.
Il Testo unico, che sarà applicabile dal 1° gennaio 2027, provvede:

  • alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei;
  • al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il nuovo Testo unico si compone di 377 articoli organizzati in quattro parti, articolate a loro volta in titoli, capi e sezioni, e 9 allegati.
La struttura del provvedimento segue una suddivisione per ambiti di disciplina.
La Parte I raccoglie le norme relative al regime ordinario, la Parte II disciplina il regime speciale, la Parte III è dedicata alla disciplina dell’imposizione minima globale, mentre la Parte IV riunisce le disposizioni varie, transitorie e finali.
Nel dettaglio, la prima parte rappresenta il nucleo principale del Testo unico ed è articolata in quattro titoli dedicati rispettivamente all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES), alle disposizioni comuni applicabili a entrambe le imposte e alle regole che disciplinano i rapporti internazionali.
La seconda parte, dedicata al regime speciale, riprende una struttura analoga a quella del regime ordinario: le disposizioni sono infatti suddivise in base al soggetto passivo dell’imposta, distinguendo tra persone fisiche e società.
La terza parte raccoglie invece le norme dedicate alla global minimum tax, mentre l’ultima parte è riservata alle disposizioni di carattere generale, oltre che alle norme necessarie per la fase transitoria e per l’entrata a regime della nuova disciplina.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Adempimento collaborativo: aggiornate le linee guida sul rischio fiscale per le imprese

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 6 luglio 2026, n. 200904

Arrivano nuovi chiarimenti per le imprese che adottano il modello di adempimento collaborativo. Con il provvedimento del 6 luglio 2026 , l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale, fornendo ulteriori indicazioni operative per la corretta gestione di alcune fattispecie con rilevanza contabile e fiscale.
L’intervento completa il percorso avviato dall’Amministrazione finanziaria con le prime istruzioni diffuse nel 2025 e successivamente aggiornate a gennaio 2026, nell’ottica di rafforzare gli strumenti a disposizione delle imprese per individuare, valutare e monitorare i rischi fiscali.
Le nuove indicazioni sono state elaborate nell’ambito del tavolo tecnico congiunto tra Agenzia delle Entrate e Organismo Italiano di Contabilità (OIC), con una distinzione tra competenze contabili e fiscali: l’OIC ha curato gli aspetti contabili delle schede, mentre l’Agenzia ha definito i relativi profili tributari.
L’aggiornamento riguarda due specifiche casistiche:

  • il trattamento contabile delle cripto-valute;
  • il trattamento contabile del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura.

Per entrambe le fattispecie, le nuove schede forniscono un quadro di riferimento utile alle imprese chiamate a valutare correttamente gli effetti contabili e fiscali nell’ambito del proprio sistema di controllo del rischio.
Il regime di adempimento collaborativo, introdotto nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, è rivolto alle imprese dotate di un efficace sistema di controllo interno del rischio fiscale.
Per accedere al regime è necessario disporre di un modello organizzativo in grado di rilevare, misurare, gestire e monitorare i rischi fiscali, attraverso procedure strutturate e certificate.
Il principale elemento caratterizzante è il dialogo preventivo con l’Agenzia delle Entrate, che consente alle imprese di affrontare in anticipo le questioni fiscali più rilevanti o caratterizzate da margini di incertezza interpretativa, favorendo maggiore trasparenza nel rapporto con l’Amministrazione finanziaria.

DICHIARAZIONI

Redditi PF precompilato 2026: online la guida dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Guida al modello “Redditi persone fisiche”

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una Guida operativa dedicata al modello Redditi Persone fisiche precompilato 2026. Il documento illustra modalità di utilizzo, scadenze, procedure di invio e le regole per annullare, integrare o correggere la dichiarazione, con indicazioni utili anche per i contribuenti in regime forfetario e di vantaggio.
La guida riepiloga le caratteristiche del modello, i soggetti che possono utilizzarlo, le modalità di presentazione della dichiarazione e le procedure per annullare, integrare o rettificare quanto già trasmesso. Viene inoltre ricordato che, oltre ai dati relativi a familiari a carico, oneri detraibili e deducibili e certificazioni di lavoro autonomo, il modello contiene anche le informazioni reddituali ricavate dalle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) e dai corrispettivi telematici.
Un’apposita sezione del documento è dedicata alle principali scadenze della dichiarazione Redditi PF 2026, tra cui i termini per il versamento del saldo e degli acconti, la presentazione del modello, l’eventuale annullamento della dichiarazione e l’invio della dichiarazione tardiva entro i 90 giorni successivi alla scadenza ordinaria.
Di seguito le prossime scadenze da ricordare:

  • 20 luglio – ultimo giorno per il versamento, senza alcuna maggiorazione, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i forfetari;
  • 30 luglio – ultimo giorno utile per il versamento, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto (salvo i casi per cui opera la proroga al 20 agosto);
  • 20 agosto – ultimo giorno per il versamento, con la maggiorazione dello 0,80 per cento, di saldo e primo acconto per i contribuenti ISA (o che presentano cause di esclusione), per coloro che adottano il regime fiscale di vantaggio e per i forfetari;
  • 15 ottobre – ultimo giorno per annullare, tramite l’applicativo web, il modello Redditi (e i modelli Redditi PF correttivi ad esso collegati) inviato senza modello F24;
  • 2 novembre – scade il termine per inviare:
    • il modello Redditi Persone fisiche 2026;
    • il modello Redditi correttivo del 730;
    • il modello Redditi aggiuntivo del 730 (frontespizio e i quadri RM – Sez. IV, RS, RU);
  • 30 novembre – scade il termine per versare il secondo o unico acconto;
  • 1° febbraio 2027 – ultimo giorno per presentare il modello Redditi precompilato “tardivo” (entro 90 giorni dalla scadenza), mediante l’applicazione web, o scaricando il software Redditi PF On line 2026.

IVA

IVA auto disabili: quando la vendita anticipata fa perdere l’agevolazione

L’Agenzia delle Entrate, con una risposta fornita sulla rivista telematica FiscoOggi, ha chiarito che l’agevolazione IVA al 4% riconosciuta per l’acquisto di autoveicoli destinati a persone con disabilità può essere mantenuta solo al ricorrere di specifiche condizioni, mentre in caso di cessione anticipata del veicolo può scattare il recupero dell’imposta.
L’agevolazione, prevista dalla Tabella A, parte II, n. 31, del D.P.R. n. 633/1972, consente l’applicazione dell’aliquota ridotta per l’acquisto di auto fino a determinati limiti di cilindrata e potenza, quando il mezzo è destinato alla locomozione di persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
In linea generale, se il veicolo acquistato con IVA agevolata viene ceduto prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, il contribuente è tenuto a versare la differenza tra l’IVA ordinaria (22%) e quella agevolata (4%), con conseguente recupero dell’imposta da parte dell’Erario.
Diversamente, la decadenza dall’agevolazione non si applica nel caso in cui la vendita anticipata dell’auto sia determinata da un cambiamento delle condizioni di disabilità che renda necessario l’acquisto di un nuovo veicolo con differenti adattamenti. In questa ipotesi, chiarisce l’Agenzia, non è dovuto alcun versamento integrativo dell’IVA, in quanto il beneficio resta sostanzialmente coerente con la finalità assistenziale della norma.

APPROFONDIMENTI

Studio Teruzzi | Centro Direzionale Colleoni – Palazzo Astrolabio | Via Cardano, 2 – 20864 – Agrate Brianza – (MB)